Proroga cartelle esattoriali: pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale, con “sorpresa”

Proroga cartelle esattoriali: pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale, con “sorpresa”
Pubblicità

Approda in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2020 il decreto n. 129, che estende il periodo di sospensione fino al 31 dicembre.
A sorpresa arriva però il rinvio dei termini di prescrizione e decadenza, sia per gli atti in scadenza nel 2020 che nel 2021.
Dai commercialisti dura reazione.
La proroga dei termini di pagamento interessa le cartelle che dovevano essere notificate entro il 15 ottobre al 31 dicembre 2020, con conseguente slittamento dei pagamenti delle stesse dal 30 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Inoltre stop ai pignoramenti di stipendi e salari fino al 31 dicembre 2020 mentre gli agenti della riscossione avranno a disposizione complessivamente due anni per la notifica dei carichi tributari e non tributari che erano in scadenza nel 2021.
Inoltre, per le cartelle che scadevano, in termini di notifica nel 2020, la proroga è biennale. Queste le principali novità contenute nel dl riscossione approvato dal Consiglio dei ministri di sabato 17 ottobre 2020.
La proroga. In ragione del prolungarsi della congiuntura economica negativa conseguente anche al persistere dell’emergenza correlata al Covid-19, il decreto riscossione mette mani alle sospensioni dei termini di pagamento delle cartelle già sospesi con il precedente dl. 18 dello scorso 17 marzo. Viene ora previsto che il tale termine delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivi per i quali siano già decorsi i termini di pagamento, parta sempre dall’ 8 marzo 2020, per estendersi fino al 31 dicembre del 2020. Ciò significa anche che i pagamenti «congelati» dovranno ora farsi in unica soluzione entro il prossimo 31 gennaio 2021. Similmente, il pagamento delle rate in essere e scadenti fino al 31 dicembre 2021, è da ritenersi posticipato al 31 gennaio prossimo. La relazione di accompagnamento al decreto, rammenta inoltre che per i soggetti residenti o ubicati in comuni «ex zona rossa», il termine iniziale dei pagamenti sospesi da cartelle non decorre dall’8 marzo 2020, bensì dal 21 febbraio del medesimo anno.
Le rate. Le modifiche in esame toccano anche i piani di rateazione richiesti nell’arco temporale prima ricordato, prevedendo che la decadenza dalla dilazione avverrà solo con il mancato pagamento di 10 rate (in luogo delle cinque ordinariamente previste) per tutti i piani concessi dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. Questa estensione temporale, appare essere quanto mai opportuna, in considerazione delle oggettive difficoltà di carattere finanziario che molti operatori economici stanno riscontrando a causa anche dei consistenti cali di fatturato. Cica il computo del numero di rate eventualmente non corrisposte, si ricorda che le stesse non devono necessariamente essere consecutive.
I pignoramenti. Per quanto riguarda i pignoramenti di salari, stipendi nonché altre indennità di lavoro o impiego, il dl Riscossione prevede ora la sospensione fino alla fine del 2020, attraverso un meccanismo per cui si «congelano» i termini di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi fatti dall’agente per la riscossione e da altri enti a ciò preposti.
La proroga in favore dell’agente per la riscossione. Il decreto proroga ulteriormente di 12 mesi (arrivando dunque a una complessiva proroga di due anni) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza per il 2021, con riguardo alle cartelle di pagamento (salvi i maggiori termini comunque previsti dall’art. 157 del dl 34/2020). Si deve evidenziare come questo maggior termine non sembri essere posto a tutela del contribuente, quanto piuttosto all’azione degli agenti di riscossione che, in considerazione anche delle estensioni e proroghe ripetute, potrebbero aver bisogno di maggior tempo per notificare le cartelle. Proprio per effetto di quanto previsto dall’articolo 157 prima menzionato, nel corso del 2020 la scadenza per la notifica delle cartelle riguardava le posizioni derivanti dalle rettifiche effettuate ai sensi dell’art. 36 ter del dpr n. 600/73 in relazione al periodo di imposta 2016 mentre, per il resto, operava già la proroga al 2021. «Non si può non stigmatizzare lo sbilanciamento operato ai danni del cittadino al quale due mesi di sollievo possono costare due anni di incertezza», hanno osservato con una nota congiunta i sindacati dei commercialisti Anc, Sic, Unagraco e Unico.
Il decreto sulla sospensione fino al 31 dicembre 2020 della notifica delle cartelle esattoriali, dei pagamenti e dei pignoramenti, cioè l’insieme di atti e procedure congelati dallo scorso 8 marzo, contiene però una “sorpresa” che si preannuncia tutt’altro che gradita.
Una deroga allo Statuto dei Contribuenti che ha causato la dura reazione da parte delle associazioni dei commercialisti, che definiscono “indecente” la proposta dell’Amministrazione Finanziaria per “celebrare” i 20 anni della legge 212/2000.
Sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza delle cartelle esattoriali, si segnala la dura reazione dei commercialisti. Sono le associazioni sindacali ANC – SIC -UNAGRACO – UNICO a scagliarsi contro quanto previsto dal decreto n. 129/2020, parlando di una “proposta indecente dell’Amministrazione finanziaria”.
Se viene apprezzata la nuova proroga dei termini di notifica delle nuove cartelle esattoriali, della riscossione così come dei pignoramenti, dall’altro si evidenzia la “forzatura sulle prerogative dell’Amministrazione finanziaria”, nella parte in cui si concedono all’Agenzia delle Entrate Riscossione due anni in più rispetto ai termini di prescrizione e decadenza e 12 mesi in più per le notifiche di diritto allo sgravio o inesigibilità.
La proroga delle cartelle esattoriali al 31 dicembre 2020 porta anche al rinvio dei termini di prescrizione e decadenza.
La novità è messa nero su bianco nel decreto n. 129/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre, dopo il varo da parte del Consiglio dei Ministri il giorno 18.
Il decreto interviene modificando quanto previsto dal decreto Cura Italia, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020
Si prevede che per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo di sospensione, dall’8 marzo e fino al 31 dicembre 2020, sono prorogati di due mesi:
> il termine per il diritto al discarico (articolo 19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999);
> i termini di prescrizione e decadenza in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, derogando rispetto a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente, e salvo quanto previsto dall’articolo 157, comma 3, del decreto 34/2020. Il decreto Rilancio, si ricorda, ha già prorogato di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle relative alla alle dichiarazioni presentate nel 2018, in relazione ai controlli art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta del 2017 e per i controlli formali relativi alle dichiarazioni del 2017 e del 2018;
> per quel che riguarda i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2020, è prorogato di due anni il termine per la notifica delle cartelle, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 159/2015, all’articolo 12 comma 2, in caso di eventi eccezionali.
La proroga dei termini di prescrizione e decadenza si applica, ed è bene evidenziarlo, esclusivamente ai carichi relativi ad entrate tributarie e non tributarie trasmessi all’AdER nel periodo di sospensione, salvo ovviamente quanto già disposto dal decreto Rilancio.
Capurso on line – Francesco Cariello

Pubblicità

capursoonline

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *