Contributi a fondo perduto: domanda entro il 15 gennaio 2021. Come presentarla

Contributi a fondo perduto: domanda entro il 15 gennaio 2021. Come presentarla
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Al via i contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis”. Con il provvedimento n. 358844 del 20 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, previsto la definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”.
Per chi aveva già presentato la domanda prevista dal decreto “Rilancio” l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.
Chi sono i soggetti beneficiari
L’art. 1 del DL n. 137 del 2020 (Decreto Ristori) e l’art. 2 del DL n. 149 del 2020 (Decreto Ristori bis) hanno previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti rispettivamente nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del Decreto Ristori o nella tabella dell’allegato 2 del Decreto Ristori bis, per sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza “Covid-19”.
Quanto al contributo del Decreto Ristori-bis, spetta esclusivamente ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, le regioni “rosse”, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del citato DL n. 149 del 2020.
In ogni caso non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza ovvero abbiano attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso in base al codice ATECO prevalente presente in Anagrafe Tributaria alla data del 25 ottobre 2020.
Quali sono i dati del soggetto richiedente
Deve essere indicato se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro.
Nell’istanza deve essere anche indicato se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Deve essere riportato l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e aprile 2020.
E’ necessario riportare anche il codice IBAN su cui dovrà essere accreditato il contributo, che deve essere intestato al soggetto richiedente il contributo.
Come presentare l’istanza
A partire dal 20 novembre e fino al 15 gennaio 2021, è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”, via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.
Erogazione del contributo
Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. Il contributo spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020.
L’Agenzia delle entrate, per evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Qual è l’ammontare del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al decreto Ristori o nell’Allegato 2 al decreto Ristori-bis, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, all’importo che si ottiene applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:
-20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
-15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro;
-10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al decreto ristori o nell’Allegato 2 al decreto ristori-bis, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, agli importi di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, la base di calcolo del contributo è determinata come segue:
-se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), la base di calcolo è pari al maggiore tra l’importo ottenuto applicando a tale differenza la percentuale del 20, 15 o 10 per cento, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, e quello corrispondete alla base di calcolo minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
-nel caso in cui la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, la base di calcolo del contributo è pari a quella minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

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